Di Gianluca Sagliocco
⚖️ GRAZIA #MINETTI: ISTRUTTORIA FALSA, DELEGA STANDARD, SISTO SMENTITO DAL CODICE

Il 18 febbraio 2026 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella concede la grazia a Nicole Minetti — ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata in via definitiva a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato — sulla base di un’istruttoria favorevole firmata dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio e dal Procuratore Generale di Milano.
Il provvedimento rimane riservato fino a quando la trasmissione “Mi Manda Rai Tre” non lo rivela. Poi arriva il Fatto Quotidiano. E la grazia diventa un caso costituzionale senza precedenti.¹

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▪️ I TRE ELEMENTI FALSI SCOPERTI DAL FATTO
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L’inchiesta del Fatto Quotidiano — che ha consultato direttamente il fascicolo di grazia — ricostruisce tre pilastri dell’istanza di clemenza, ciascuno dei quali risulta smentito dai fatti accertati.

PRIMO: il minore uruguaiano veniva presentato come “abbandonato alla nascita”. I genitori biologici del bambino sono vivi e identificati. La potestà genitoriale è stata loro sottratta solo nel 2023, attraverso una causa intentata dalla stessa Minetti e dal compagno, l’imprenditore Giuseppe Cipriani. “Abbandonato alla nascita” era, nei fatti, falso.² Ed è alquanto sospetto, peraltro, che da metà febbraio 2026 - quando si stava per firmare la grazia - la mamma biologica del bambino risulti scomparsa (🤔).
Non solo. L’avvocata che la difendeva è morta carbonizzata in un incendio insieme al marito (anche lui avvocato) per cui si indaga per duplice omicidio. Pare sia stato un malfunzionamento della stufa… (😏)

SECONDO: la “radicale distanza dal passato” di Minetti, vale a dire il ravvedimento che costituisce uno dei presupposti sostanziali di ogni concessione di clemenza. Testimonianze dirette raccolte dal Fatto in Uruguay riferiscono che nella tenuta in cui la coppia ospitava a favore di telecamera bambini dell’orfanotrofio si consumava un incessante giro di prostituzione gestito dalla stessa Minetti. La Procura Generale di Milano, che aveva espresso parere favorevole proprio sulla base di questo elemento, ha dichiarato che i nuovi accertamenti “potrebbero portare a una modifica del parere”.³

TERZO: i referti ospedalieri italiani allegati alla domanda. Gli ospedali di Padova e il San Raffaele di Milano, indicati nella documentazione come strutture che avevano preso in carico il bambino, hanno pubblicamente smentito di avere il minore nei propri database. I legali di Minetti hanno offerto una spiegazione postuma — la coppia si sarebbe rivolta a professionisti privati di fiducia, non ai percorsi istituzionali — ma la contraddizione con quanto prodotto in sede istruttoria rimane ³.

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▪️ LA REAZIONE DEL QUIRINALE: ATTRIBUZIONE PRECISA, NON SCARICABARILE
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Il 27 aprile 2026, a seguito delle rivelazioni del Fatto, il Quirinale trasmette una nota formale al Ministero della Giustizia: “su indicazione del Signor Presidente”, si chiede di “acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza” delle “supposte falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza” ¹.

La nota del Quirinale non è un atto di cortesia istituzionale ma un preciso atto di attribuzione costituzionale della responsabilità: “il Presidente della Repubblica non dispone di autonomi strumenti di indagine per accertare i fatti che vengono prospettati e FONDA LA PROPRIA DECISIONE SUI DOCUMENTI CHE GLI VENGONO SOTTOPOSTI nonché sulle valutazioni formulate a tal proposito dall’autorità giudiziaria e dal Ministro della Giustizia” ¹.

Traduzione istituzionale: il Quirinale ha deciso sulla base di quanto Nordio gli ha trasmesso e ha ritenuto sufficiente. Se quei documenti erano falsi o incompleti, la responsabilità non appartiene al Capo dello Stato.

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▪️ LA DELEGA STANDARD: IL CUORE GIURIDICO DEL CASO
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Il Ministero ha tentato di trasferire la responsabilità sulla Procura Generale di Milano. La Procuratrice Generale Francesca Nanni e il sostituto PG Gaetano Brusa — il magistrato che ha materialmente seguito la pratica — hanno risposto con nettezza inattaccabile.

Il Ministero aveva trasmesso alla Procura una delega STANDARD — “classica, attivata in casi simili, né più né meno”, nelle parole di Brusa — senza indicazioni specifiche di accertamenti da svolgere all’estero, in Uruguay, attraverso canali Interpol o rogatoria internazionale.
“Abbiamo fatto tutti gli accertamenti che normalmente ci vengono delegati”, ha dichiarato Brusa. “Se gli accertamenti che ci sono stati delegati fossero stati incompleti, il Ministero avrebbe potuto chiedere un supplemento di istruttoria, ma così non è stato: e il Ministero ha ritenuto gli accertamenti idonei, sufficienti, per formulare il proprio parere” ⁴.

Questo è il punto costituzionalmente dirimente. Il Ministero della Giustizia non è un ufficio postale che recapita fascicoli al Quirinale. Ha il POTERE-DOVERE — sancito dall’art. 681 c.p.p. e ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 200/2006 — di verificare la completezza dell’istruttoria e di richiedere supplementi di indagine ogni qualvolta la complessità della pratica lo imponga ⁵.
Una domanda di grazia che poggiava su un’adozione internazionale perfezionata in Uruguay, su cure mediche all’estero, su un asserito cambiamento di vita condotto fuori dal territorio nazionale, IMPONEVA una delega rafforzata, non una delega standard. Quella delega standard è la firma — giuridica e politica — della negligenza istruttoria di via Arenula.

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▪️ SISTO CONTRO IL CODICE: UNA DIFESA CHE IL TESTO DI LEGGE SMONTA DA SOLO
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Il viceministro Francesco Paolo Sisto ha tentato di sottrarre Nordio alla responsabilità attraverso una tesi di carattere tecnico: non vi sarebbe stata alcuna “delega” del Ministero alla Procura, giacché quest’ultima godrebbe di “autonomia ampia, assoluta” nel decidere quali indagini condurre; ogni carenza istruttoria ricadrebbe pertanto sulle toghe milanesi, non su via Arenula.⁶

La tesi non regge all’analisi della fonte primaria e risulta smentita dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale sul punto.

L’art. 681 c.p.p. è inequivoco nella sua struttura: la domanda di grazia è presentata AL MINISTRO di grazia e giustizia; gli organi giudiziari — il Procuratore Generale, il Magistrato di Sorveglianza — acquisiscono elementi di giudizio e li TRASMETTONO AL MINISTRO con il proprio parere. La norma definisce con esattezza i ruoli: la Procura istruisce, il Ministro decide se l’istruttoria è completa, formula il proprio avviso e trasmette il fascicolo al Quirinale. In questa architettura, l’autorità giudiziaria “non ha alcun potere decisorio, dovendo soltanto compiere l’attività di acquisizione di elementi di giudizio, strumentale alla decisione che deve essere adottata dal Ministro della Giustizia nell’esercizio di una funzione non giurisdizionale”: lo ha sancito la Cassazione penale, Sez. I, nella sentenza n. 39342 del 2002 ⁷.

Sul piano dottrinale, il rapporto funzionale tra Ministero e organi giudiziari nel procedimento di grazia è stato definito con ancora maggiore nettezza in sede di legittimità: l’art. 681 instaura “un rapporto di subordinazione, perlomeno funzionale, che vede la preminenza del Ministro di grazia e giustizia”, al quale spetta — e dunque incombe — il potere di “chiedere al magistrato di compiere ulteriori attività istruttorie” qualora l’istruttoria trasmessa risulti lacunosa o incongrua ⁸.

Non esiste, nel procedimento di grazia, alcuna “autonomia assoluta” della Procura. Esiste una struttura funzionalmente subordinata al Ministro, che definisce l’ampiezza del mandato istruttorio e ne valuta la sufficienza prima di apporre la propria firma al fascicolo destinato al Quirinale. L’affermazione di Sisto non è un’interpretazione discutibile: è una lettura incompatibile con il dato testuale della norma e con la giurisprudenza consolidata.

Vi è poi una contraddizione interna alla difesa governativa che merita di essere segnalata.
La Procuratrice Generale Francesca Nanni ha usato esattamente il termine “delega del Ministero” per descrivere il titolo in forza del quale la Procura ha condotto gli accertamenti. Sisto nega che vi sia stata una delega, ma non nega — perché non può — che gli accertamenti condotti dalla Procura fossero circoscritti al perimetro di quanto le era stato indicato di verificare. Mutare il nome alla cosa non ne muta la sostanza giuridica.

Sisto si è poi involontariamente incastrato su un secondo fronte. Interrogato su chi avesse materialmente gestito il dossier Minetti al Ministero — Nordio o la sua ex capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi — il viceministro ha risposto che “tutto quello che firma il Ministro è noto al Ministro” ⁶.
La risposta, nell’intento di schermare Nordio da accuse di trascuratezza burocratica, ne certifica invece la piena consapevolezza: se il Ministro firma, il Ministro sa.
Se il Ministro sapeva e ha nondimeno ritenuto sufficiente una delega standard per verificare un’adozione perfezionata in Uruguay, la responsabilità è sua per scelta deliberata, non per inerzia di ufficio.

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